Da Dio al Mercato: 15. Un contribuente, non un’anima

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di Alessandro Freddi

(segue: 14. L’uomo che cancellò i debiti una sola volta)

212 dopo Cristo. L’imperatore Caracalla emana un decreto destinato a non avere precedenti nella storia antica: la Constitutio Antoniniana, che estende la cittadinanza romana a quasi tutti gli abitanti liberi dell’impero. In un solo atto, milioni di persone — dalla Britannia alla Mesopotamia, dall’Egitto alla Spagna — diventano civis romani. È la più grande estensione della cittadinanza giuridica che il mondo antico avesse mai prodotto — non un’operazione di eguaglianza in senso pieno: la schiavitù resta, la distinzione tra honestiores e humiliores si consolida proprio in quei decenni, e la cittadinanza formale non cancella le gerarchie reali. Ma nessuna civiltà precedente aveva esteso lo status di civis a una platea così vasta con un solo atto.

Cassio Dione, senatore e storico contemporaneo di Caracalla, non si lascia impressionare. Il suo commento è di una freddezza chirurgica: l’imperatore aveva agito «apparentemente per onorarli ma di fatto per ricavarne maggiori entrate», poiché i cittadini pagavano tasse che gli stranieri non dovevano. La più grande universalizzazione del soggetto nella storia antica era, prima di tutto, un atto fiscale. Non un atto filosofico, non un atto morale: un atto contabile.

Questa scena è il punto di arrivo di un percorso lungo secoli e, al tempo stesso, il punto in cui si vede con chiarezza ciò che mancava ancora.

Il soggetto che Roma costruì

Il diritto romano aveva compiuto, nel corso dei secoli, un’operazione intellettuale di straordinaria portata: separare il diritto applicabile ai soli cittadini romani dal diritto applicabile a tutti gli esseri umani in quanto tali. Il giurista Gaio, nel II secolo, formula la distinzione con una precisione che non sarebbe stata superata per secoli: da un lato il ius civile, il diritto proprio di ciascun popolo; dall’altro il ius gentium, il diritto che la ragione naturale ha stabilito tra tutti gli uomini: «quello di cui tutti i popoli si servono».

L’obligatio, il vincolo giuridico che nasce da un contratto o da un torto, appartiene al ius gentium. Non è un privilegio del cittadino romano: è un legame tecnico che può stringere qualunque essere umano libero con qualunque altro, ovunque, indipendentemente dall’origine. Chiunque può essere creditore. Chiunque può essere debitore. Il contratto vale tra stranieri che non si sono mai visti, in province che non hanno nessuna altra legge in comune.

Era, sul piano tecnico, una rivoluzione silenziosa per quanto circoscritta. La frontiera che nel Deuteronomio separava il fratello dallo straniero (l’usura vietata al primo, permessa al secondo) non aveva più un equivalente diretto nel vincolo contrattuale romano, dove chiunque poteva legarsi con chiunque tramite un’obligatio. Questo non significa che il diritto romano avesse abolito ogni distinzione di status: restavano cittadini e peregrini, uomini liberi e schiavi, e la capacità giuridica di stringere un’obbligazione non equivaleva affatto a una condizione sociale eguale. Significa piuttosto che, sul piano tecnico del vincolo contrattuale, il perimetro si era esteso ben oltre quello a cui la tradizione biblica limitava l’obbligo morale tra creditore e debitore. Caracalla non fece che ratificare, sul piano della cittadinanza formale, un’estensione che il diritto delle genti aveva già compiuto, secoli prima, sul piano dei vincoli contrattuali.

Ciò che mancava: l’anima

Il soggetto giuridico romano era quasi universale. Ma era anche, in un senso preciso, vuoto.

Non possedeva una concezione equivalente a quella che il Cristianesimo avrebbe elaborato del peccato come condizione universale dell’uomo: un debito cosmico verso Dio che precedesse e fondasse ogni debito tra uomini. Non aveva escatologia: nessun Giudizio finale in cui i conti sarebbero stati regolati una volta per tutte. L’obligatio era un vincolo tecnico (reale, esigibile, sanzionato dalla legge) ma non aveva la dimensione morale che avrebbe reso il debito qualcosa di più di un rapporto tra privati. Si pagava perché la legge lo imponeva. Non perché la propria anima ne dipendesse.

Il contrasto con la tradizione biblica è istruttivo, anche se va maneggiato con cura filologica. In ebraico biblico, il sostantivo che indica il debito finanziario — ḥôb (חוֹב), attestato una sola volta nell’intera Bibbia ebraica, in Ezechiele 18:7 — deriva dalla stessa radice del verbo ḥûb (חוּב), che significa «essere colpevole», «essere reo». Non sono, in senso stretto, la stessa parola: uno è un sostantivo raro, l’altro un verbo. Ma condividono la radice, e questo non è un dettaglio isolato: converge con tutta la tradizione profetica, dove il linguaggio del debito e quello della colpa si sovrappongono costantemente. Amos, nell’VIII secolo avanti Cristo, non condanna una slealtà contrattuale isolata: descrive un sistema — la riduzione in schiavitù di debitori poveri per cifre irrisorie, «il povero per un paio di sandali» — e arriva a denunciare perfino l’uso religioso di quello sfruttamento, quando i creditori si stendono accanto agli altari sulle vesti prese in pegno ai debitori, le stesse vesti che la legge imponeva di restituire prima di sera perché erano l’unica coperta del povero. Vendere il povero per un paio di sandali non è, nella sua accusa, una violazione contrattuale: è un tradimento del patto cosmico tra Israele e il suo Dio.

Il soggetto romano non conosceva niente di tutto questo. Sapeva cosa doveva pagare. Non sapeva perché il debito lo riguardasse come essere umano, non solo come parte contraente.

Ciò che mancava: il reset

L’altro ingrediente assente era il meccanismo di azzeramento. L’obligatio romana non aveva scadenza incorporata. Non c’era un Giubileo, non c’era un clean slate (una lavagna pulita) periodico. Il debito era permanente finché non veniva saldato. In linea di principio poteva accumularsi senza limite e, nella pratica, si accumulava.

Plutarco, nella Vita di Tiberio Gracco, descrive con precisione documentaria gli effetti: i ricchi occupavano la terra pubblica servendosi di prestanome, la coltivavano con schiavi invece che con lavoratori liberi, e i poveri, espropriati, smettevano di prestarsi al servizio militare e di crescere i figli. Era lo stesso processo che Sumer e Babilonia avevano affrontato tremila anni prima: contadini che perdevano prima i campi, poi i figli, poi la libertà. Ma i re mesopotamici avevano la lavagna pulita. Roma no.

Il discorso di Tiberio al popolo, tramandato da Plutarco, è una delle formulazioni più potenti che l’antichità ci abbia lasciato sull’ingiustizia di un debito senza scadenza: «Gli animali selvaggi che vivono in Italia hanno ciascuno una tana, un covo, un rifugio, mentre coloro che combattono e muoiono per l’Italia non hanno nient’altro che l’aria e la luce». Tiberio fu ucciso da un gruppo di senatori nell’assemblea stessa. La riforma fu sepolta con lui.

La Constitutio Antoniniana di Caracalla non cambiò nulla di questo. Aggiunse contribuenti, non liberò debitori. Universalizzò il soggetto giuridico senza universalizzare il reset. Il risultato fu un soggetto più ampio e altrettanto privo di valvola di sfogo.

Il contribuente universale

C’è una paradossale simmetria tra ciò che Roma aveva costruito e ciò che le mancava. Aveva il soggetto più universale della storia antica: qualunque essere umano libero poteva stringere un’obligatio, essere titolare di diritti, agire in giudizio. Ma quel soggetto era definito esclusivamente dalla sua capacità giuridica — dalla sua posizione nel sistema dei vincoli contrattuali — non dalla sua relazione con un ordine morale o cosmico che trascendesse il diritto.

Il soggetto romano era un contribuente, non un’anima. Non perché i romani mancassero di vita religiosa, di culto degli antenati, di credenze sull’aldilà: ne avevano, e in abbondanza. Ma il soggetto di diritto (quello che stringeva un’obligatio ed era chiamato a risponderne davanti a un tribunale) non doveva nulla a un ordine morale che trascendesse il contratto e la legge dello Stato. Sapeva cosa doveva allo Stato. Non sapeva nulla di ciò che eventualmente doveva a Dio, alla storia, al futuro dell’umanità. Quella domanda (cosa deve l’uomo in quanto uomo, non in quanto parte contraente) non era formulabile nel linguaggio del diritto romano. Richiedeva un altro vocabolario.

Gli Stoici avevano intuito qualcosa del genere: la cosmopolis, la città del mondo di cui tutti gli esseri razionali sono cittadini, era un’idea che andava nella stessa direzione. Marco Aurelio, imperatore e filosofo, scriveva nei suoi Ricordi che ogni uomo partecipa alla stessa ragione universale e che questa partecipazione crea un legame più profondo di qualunque contratto. Ma la cosmopolis stoica era un ideale filosofico, non un’istituzione. Non aveva tribunali, non aveva sacramenti, non aveva meccanismi per rendere il debito cosmico qualcosa di concreto, esigibile, presente nella vita quotidiana di ogni uomo.

Mancavano ancora due ingredienti perché il soggetto giuridico romano diventasse il soggetto del Capitalismo: la colpa cosmica che rendesse ogni essere umano strutturalmente debitore, e l’escatologia lineare che desse a quel debito una scadenza: non periodica come il Giubileo, ma finale, irrevocabile, collocata alla fine dei tempi.

Roma aveva costruito il soggetto. Non ne aveva costruito l’anima.

Quel vuoto sarebbe stato riempito da una direzione che né Gaio né Caracalla avrebbero potuto prevedere: non da un giurista, non da un imperatore, ma da un predicatore ebreo di Tarso che scriveva lettere alle comunità sparse nei porti del Mediterraneo. E in quelle lettere, per la prima volta, ogni essere umano (greco o giudeo, libero o schiavo, uomo o donna) si trovava debitore verso qualcosa che non era un creditore privato, non era lo Stato, non era nemmeno la legge: era Dio stesso.

(segue)

Fonti

  • Cassio Dione — Storia romana, libro LXXVII, UTET, Torino 1998.
  • Gaio — Istituzioni, Laterza, Roma-Bari 1988.
  • Marco Aurelio — Ricordi, Mondadori, Milano 1984.
  • Plutarco — Vita di Tiberio Gracco, in Vite parallele, UTET, Torino 1992.
  • Polanyi, Karl — La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974.

Da Dio al Mercato

Sinossi

Da Dio al Mercato non sostiene che il Capitalismo abbia preso in prestito il linguaggio religioso. Sostiene l’opposto: che il Capitalismo è una religione che ha adottato il linguaggio economico — una struttura teologica secolarizzata, radicata nella cosmologia cristiana medievale. L’argomento segue il frammento di Walter Benjamin del 1921, Kapitalismus als Religion, letto insieme alla teologia politica di Carl Schmitt e al lavoro di Giorgio Agamben intitolato Il Regno e la Gloria: Per una genealogia teologica dell’economia e del governo (2007).

La teologia cristiana ha ereditato l’idea di un debito universale e ne ha promesso l’azzeramento, il Giubileo, alla fine dei tempi. Il Capitalismo mantiene il debito, ma ne rinvia l’azzeramento all’infinito. Quel rinvio è la condizione cosmologica che rende possibile l’accumulazione indefinita: non un sistema guasto, ma un sistema che funziona esattamente come previsto.

La serie procede dalla mitologia omerica alla Singolarità tecnologica, pubblicata in forma seriale, un saggio alla volta. Capitalismo e Mercato compaiono sempre in maiuscolo in quanto scelta teorica: in questo argomento, stanno accanto a Dio come nomi dello stesso ordine di cose.

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Alessandro Freddi scrive in italiano su Attivismo.info, in inglese su www.alessandrofreddi.com.